20.04.2023 : FINALMENTE arrivata la Circolare di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’Art 10 bis Decreto Superbonus (Taglia Prezzi): per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516.000 euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici.


Importantissima ‘stretta’ in materia di Superbonus, stavolta con un emendamento – approvato dalla Commissione Finanze e Attività produttive del Senato – il quale prevede che, dal 1 luglio del 2023, per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici. A livello tecnico, si inserisce in nuovo articolo 10-bis “Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)“. NB – L’emendamento è entrato in VIGORE il 27 maggio 2022.

Obbligo SOA per i cantieri Superbonus: i dettagli e il periodo transitorio: finalmente i chiarimenti ufficiali (20.04.2023)

Di fatto, quindi, solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro. E’ previsto, inoltre, un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In pratica:

  • l’obbligo di richiedere la SOA scatterà dal 1° gennaio 2023, visto che da quella data le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori, ma, appunto, in questi 6 mesi basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione;
  • dal 1° luglio 2023 si partirà definitivamente, cioè le imprese dovranno invece aver ottenuto la certificazione vera e propria per poter lavorare.

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Un recente chiarimento arrivato dalla COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DEL D.M. 28/02/2017 N. 58 E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE del 12/04/2023 sembra considerare utile una qualsiasi attestazione Soa; in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica con l’articolato mondo dei lavori pubblici, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.Essendo questa la ratio e la finalità della norma, per ciò che riguarda la necessità di individuare la “occorrente” qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 10bis, è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall’ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro (v. Deliberazione n. 681/2019, che richiama Parere di precontenzioso n. 35 del 26 febbraio 2014, e, soprattutto, Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003). Secondo tale tesi, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Il nuovo decreto introduce l’obbligo di Attestazione soa dal 1 luglio 2023,e riguarderà solo i contratti di Superbonus sottoscritti con data certa dopo la pubblicazione del Decreto (27 maggio 2022). In mancanza di contratto di appalto con data certa, fa fede la data di invio della Cila o Cilas o notifica preliminare.

Sembrerebbe che il decreto NON specifica un livello di iscrizione minimo per accedere al Superbonus. Tuttavia, se lo specificheranno, sarà sicuramente consigliabile avere almeno una categoria Soa di I classifica, con la quale fare eventualmente un ATI con un ‘ altra impresa, meglio che non essere qualificati soa per niente ; la tendenza comunque e’ quella di qualificarsi almeno in III classifica per la OG1, perché è nostra opinione che avendo introdotto una normativa che vige nel pubblico nell’ambito privato, il Legislatore intenda trasferire anche tutte le interpretazioni che vigono nell’ambito pubblico. Tuttavia il Decreto e’ carente di alcuni fondamentali elementi che invece esistono nelle gare pubbliche (suddivisione degli importi del computo per categorie soa, specifica sulle stesse, possibilità di fare Ati o di Avvalimento,, ecc. ecc.) ; nessun Consulente soa può dare certezza assoluta sull’interpretazione di questo decreto, soltanto l’Agenzia delle entrate o le PIATTAFORME bancarie possono farlo.

Gentilissima impresa, il decreto del Superbonus è stato creato non per tagliar fuori gli artigiani, ma per tagliar fuori dal Bonus tutte quelle srl, nate con la pretesa di autodefinirsi “General contractor” , proprio nel 2020/2021, ma senza esperienza, senza dipendenti diretti, senza attrezzature, senza certificazioni e senza regolamentazione, nate solo per assumere grandissimi lavori condominiali ma affidarli in subappalto, quindi, non eseguendoli, ma solo fatturandoli, per sfruttare poi i vantaggi fiscali del credito d’imposta, causando anche un aumento smisurato dei costi dei materiali e della manodopera. Le ricordiamo che in Italia ci sono centinaia e migliaia di imprese edilizie che pagando regolarmente tasse, contributi, e spendono milioni di euro in questo, e questo decreto è il risultato delle richieste avanzate da mesi proprio da quelle imprese attraverso le associazioni di categoria. E’ opinione di tutti i nostri clienti che questa “stretta” era necessaria, e che anzi, è arrivata anche troppo tardi.

Noi del sito attestatosoa.it siamo consulenti che supportano le imprese che vogliono ottenere l’Attestato soa. Come vede, ha chiesto alle persone sbagliate…

Certamente. Al 31.12.2022 dovrà dimostrare di aver sostenuto almeno 38.000 euro di costi per il personale dipendente, per poter ottenere almeno una OG1 in I° classifica, quindi, assumendo ora a giugno 2022 circa 3 dipendenti, potrebbe farcela. Inoltre occorreranno circa 5200 euro di ammortamenti materiali, o noleggi o leasing o acquisti di minuteria. Non appena il bilancio 2022 sarà depositato, potrà aprire un contratto di Attestazione Soa.

Dal punto di vista dei requisiti relativi al costo del personale per le SNC, le SAS e le Ditte individuali, c’è più possibilità di possedere i requisiti utili rispetto a una Srl o Srls. Un valido consulente potrà spiegarle come. Invece le SRL e SPA senza dipendenti non possono.

La certificazione SOA si rende necessaria solo nel caso in cui il rapporto tra committente/beneficiario e general contractor sia configurato come contratto di appalto. Al contrario, se il rapporto è costituito tramite mandato, si può anche operare in mancanza.

’Art. 10-bis del D.L. n.21/2022 sancisce l’obbligo di SOA nel caso in cui il valore dei contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 siano di importo superiore a 516.000 euro. Tale certificazione è funzionale al riconoscimento del superbonus e degli altri bonus edilizi ex artt. 119 e 121 comma 2 del D.L. n.34/2020, sulle relative spese sostenute a far data dal 1 gennaio 2023.

Il suddetto obbligo di SOA tuttavia può comportare complicanze ai general contractor che non svolgono – anche – attività edilizia. Difatti tali soggetti risultano nella generalità dei casi sprovvisti della certificazione SOA, di talché risulterebbe non così agevole ottenerne il rilascio entro il 30 giugno 2023, termine decorso il quale, senza il rilascio della “occorrente qualificazione” SOA, comporterebbe il mancato riconoscimento dei bonus edilizi sulle spese sostenute dal beneficiario da tale data in poi. Tuttavia, quanto sin qui rilevato è valevole solo se il rapporto contrattuale tra committente/beneficiario e il “general contractor non edile” si configura come contratto di appalto, con possibilità di subappalto dei lavori ad altre imprese edili. Se invece tale rapporto si configura come mandato al general contractor a stipulare con terzi i contratti di appalto che sono necessari per effettuare i lavori edili al fine di poter beneficiare dei relativi bonus per conto del beneficiario/committente, in questo caso è ovvio che il general contractor non edile non sarà soggetto all’obbligo del possesso della certificazione SOA, poiché, come anticipato, l’art 10-bis del D.L. n.21/2022 stabilisce specificamente che la disposizione si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Di conseguenza, in tale ipotesi l’obbligo di farsi rilasciare la certificazione SOA sussisterà solo per le imprese edili che stipuleranno i contratti di appalto, per tali interventi invece il general contractor si porrà come promotore per conto del beneficiario dell’operazione, restando escluso dal sopracitato onere. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto tra beneficiario e general contractor sia configurato come mandato, i costi sostenuti dal beneficiario per l’attività del general contractor si configureranno come costi non detraibili in quanto non sostenuti per l’appalto dei lavori edili ma per l’attività di gestione e organizzazione di un general contractor non edile mandatario. Ed è tuttavia proprio questa la finalità della norma: evitare che il rapporto tra beneficiario e general contractor si configuri per quello che è (i.e. mandato) e non come contratto di appalto con facoltà di subappaltare a imprese edili, al solo fine di far rientrare nella detraibilità anche le spese del general contractor non edile.

Se sono tutti in possesso di diploma o laurea, certamente.

Il decreto del 27 maggio 2022 ha specificato che occorre per qualsiasi appalto dove si intenda usufruire di bonus.

Il riferimento all’art. 84 D. Lgs. 50/2016 operato dall’articolo 10-bis rappresenta un mero rinvio ad altra disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Finalità della norma non è di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico (non è, ad esempio, applicabile l’istituto dell’avvalimento), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa.

Pertanto a parere dell’ANCE è conforme allo spirito della norma ritenere che non vi debba essere un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Seguendo questa linea interpretativa,  e in assenza di chiarimenti divergenti da parte delle autorità preposte, ANCE ritiene possibile considerare idonea l’impresa esecutrice che risulti in possesso anche di una delle seguenti categorie che risultano quindi coerenti con i lavori oggetto dei bonus:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma a parere di ANCE e salvo successive interpretazioni difformi da parte delle autorità preposte,  si può ritenere sufficiente il possesso della prima classifica. Ma non e’ CERTO. (aggiornamento al 01/02/2023)

In coerenza con la lettera della norma, si deve ritenere che nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA

Il general contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516 mila euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma. 

Le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di appalto con il general contractor dovranno essere qualificate solo se l’importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516 mila euro.

Poiché l’affidamento ad imprese che siano in possesso della qualificazione è requisito necessario ai fini dell’accesso agli incentivi fiscali sarà, in primo luogo, onere e interesse del committente effettuare tale verifica.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto specificato al comma 1 lettera b), è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione (es. diniego dell’attestazione SOA) espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali. Il committente a quel punto dovrà affidare la prosecuzione dei lavori ad altra impresa che dimostri, secondo le decorrenze previste, il possesso della qualificazione.

Deve infatti  ritenersi applicabile il comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

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