DAL 1 OTTOBRE 2024 : sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della “Patente a punti” o come meglio specificato dalla legge della “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri“. Questa certificazione, simile alla patente del Codice della Strada, avrà un iniziale punteggio di 30 crediti, che verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza

 

ATTENZIONE: SOLO I COMMERCIALISTI O CONSULENTI DEL LAVORO SONO ABILITATI A RICHIEDERE LA PATENTE A PUNTI NELL’APPOSITA AREA EDILIZIA PRESENTE SUL SITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO E NON I CONSULENTI SOA


A prevederlo è il D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” e convertito con modiche nella Legge 56/2024.

L’intero Capo VIII del provvedimento contiene diverse importanti norme per la sicurezza sul lavoro e nei cantieri edili e specifiche disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e delle violazioni in ambito contributivo.In particolare, all’art. 29, comma 19 fa la sua comparsa la patente a crediti per la sicurezza nei cantieri.La misura si propone di instaurare standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

 

  1. Il sistema della patente a crediti per la sicurezza nei cantieri rappresenta un meccanismo pensato per incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nell’adozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro
  2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. In caso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
– Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
Le Imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Per ottenere la III classifica SOA, oltre ai classici requisiti soa, e’ obbligatorio comunque possedere anche la CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
  2. adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37;
  3. adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
  4. possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  5. possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente

Quando un’azienda riceve sanzioni per non aver rispettato le normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle infrazioni commesse. Questo meccanismo serve a incentivare un comportamento responsabile e conforme alle leggi da parte delle aziende. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti descritti precedentemente, tuttavia, decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o
il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1 del decreto in esame.

È opportuno sottolineare nuovamente che le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività edili dovranno possedere almeno 15 crediti per poter operare legalmente. Inoltre, la patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo nei casi e nelle misure indicati nella tabella di seguito proposta Scarica tabella QUI :>>>  Tabella decurtazione punti operai

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a 12 mesi. L’ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati. Gli atti e i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

 

 

Cosa succede se opero nei cantieri senza patente?

Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15  viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione – , nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni vengono applicate a coloro che operano con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Esiste la possibilità di recupero dei punti decurtati?

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

Obbligo SOA per i cantieri Superbonus: i dettagli e il periodo transitorio: finalmente i chiarimenti ufficiali (20.04.2023)

01/06/2023 : Importantissima ‘stretta’ in materia di Superbonus, stavolta con un emendamento – approvato dalla Commissione Finanze e Attività produttive del Senato – il quale prevede che, dal 1 luglio del 2023, per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti pubblici. A livello tecnico, si inserisce in nuovo articolo 10-bis “Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)“. NB – L’emendamento è entrato in VIGORE il 27 maggio 2022.

Di fatto, quindi, solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro. E’ previsto, inoltre, un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In pratica:

  • l’obbligo di richiedere la SOA scatterà dal 1° gennaio 2023, visto che da quella data le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori, ma, appunto, in questi 6 mesi basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione;
  • dal 1° luglio 2023 si partirà definitivamente, cioè le imprese dovranno invece aver ottenuto la certificazione vera e propria per poter lavorare.

PER ULTERIORI CHIARIMENTI I NOSTRI CONSULENTI SONO DISPONIBILI AL N VERDE 800.913354 o Contatta direttamente un Consulente in zona

 

  • AVVISO IMPORTANTE: I NOSTRI CONSULENTI NON SONO AUTORIZZATI A FORNIRE CHIARIMENTI SULLA PATENTE A PUNTI MA ESCLUSIVAMENTE SULLE MODALITA’ DI OTTENIMENTO DELLA SOA DI III CLASSIFICA E DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015

Un recente chiarimento arrivato dalla COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DEL D.M. 28/02/2017 N. 58 E DELLE LINEE GUIDA AD ESSO ALLEGATE del 12/04/2023 sembra considerare utile una qualsiasi attestazione Soa; in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica con l’articolato mondo dei lavori pubblici, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.Essendo questa la ratio e la finalità della norma, per ciò che riguarda la necessità di individuare la “occorrente” qualificazione SOA ai sensi dell’articolo 10bis, è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall’ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro (v. Deliberazione n. 681/2019, che richiama Parere di precontenzioso n. 35 del 26 febbraio 2014, e, soprattutto, Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003). Secondo tale tesi, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Noi del sito attestatosoa.it siamo consulenti che supportano le imprese che vogliono ottenere l’Attestato soa. Come vede, ha chiesto alle persone sbagliate…

Dal punto di vista dei requisiti relativi al costo del personale per le SNC, le SAS e le Ditte individuali, c’è più possibilità di possedere i requisiti utili rispetto a una Srl o Srls. Un valido consulente potrà spiegarle come. Invece le SRL e SPA senza dipendenti non possono.

La certificazione SOA si rende necessaria solo nel caso in cui il rapporto tra committente/beneficiario e general contractor sia configurato come contratto di appalto. Al contrario, se il rapporto è costituito tramite mandato, si può anche operare in mancanza.

’Art. 10-bis del D.L. n.21/2022 sancisce l’obbligo di SOA nel caso in cui il valore dei contratti di appalto e subappalto stipulati dal 21 maggio 2022 siano di importo superiore a 516.000 euro. Tale certificazione è funzionale al riconoscimento del superbonus e degli altri bonus edilizi ex artt. 119 e 121 comma 2 del D.L. n.34/2020, sulle relative spese sostenute a far data dal 1 gennaio 2023.

Il suddetto obbligo di SOA tuttavia può comportare complicanze ai general contractor che non svolgono – anche – attività edilizia. Difatti tali soggetti risultano nella generalità dei casi sprovvisti della certificazione SOA, di talché risulterebbe non così agevole ottenerne il rilascio entro il 30 giugno 2023, termine decorso il quale, senza il rilascio della “occorrente qualificazione” SOA, comporterebbe il mancato riconoscimento dei bonus edilizi sulle spese sostenute dal beneficiario da tale data in poi. Tuttavia, quanto sin qui rilevato è valevole solo se il rapporto contrattuale tra committente/beneficiario e il “general contractor non edile” si configura come contratto di appalto, con possibilità di subappalto dei lavori ad altre imprese edili. Se invece tale rapporto si configura come mandato al general contractor a stipulare con terzi i contratti di appalto che sono necessari per effettuare i lavori edili al fine di poter beneficiare dei relativi bonus per conto del beneficiario/committente, in questo caso è ovvio che il general contractor non edile non sarà soggetto all’obbligo del possesso della certificazione SOA, poiché, come anticipato, l’art 10-bis del D.L. n.21/2022 stabilisce specificamente che la disposizione si applica solo ai contratti di appalto e subappalto. Di conseguenza, in tale ipotesi l’obbligo di farsi rilasciare la certificazione SOA sussisterà solo per le imprese edili che stipuleranno i contratti di appalto, per tali interventi invece il general contractor si porrà come promotore per conto del beneficiario dell’operazione, restando escluso dal sopracitato onere. Tuttavia, nel caso in cui il rapporto tra beneficiario e general contractor sia configurato come mandato, i costi sostenuti dal beneficiario per l’attività del general contractor si configureranno come costi non detraibili in quanto non sostenuti per l’appalto dei lavori edili ma per l’attività di gestione e organizzazione di un general contractor non edile mandatario. Ed è tuttavia proprio questa la finalità della norma: evitare che il rapporto tra beneficiario e general contractor si configuri per quello che è (i.e. mandato) e non come contratto di appalto con facoltà di subappaltare a imprese edili, al solo fine di far rientrare nella detraibilità anche le spese del general contractor non edile.

Se sono tutti in possesso di diploma o laurea, certamente.

In coerenza con la lettera della norma, si deve ritenere che nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, che si limiti solamente a coordinare l’attività realizzativa, non è necessario il possesso della attestazione SOA

Il general contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiore a 516 mila euro, ricade nell’ambito di applicazione della norma. 

Le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di appalto con il general contractor dovranno essere qualificate solo se l’importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516 mila euro.

Poiché l’affidamento ad imprese che siano in possesso della qualificazione è requisito necessario ai fini dell’accesso agli incentivi fiscali sarà, in primo luogo, onere e interesse del committente effettuare tale verifica.

Tuttavia, anche ai sensi di quanto specificato al comma 1 lettera b), è necessario che l’impresa adotti le più opportune comunicazioni al fine di informare la committenza circa il possesso della attestazione e soprattutto circa i tempi di acquisizione della stessa qualora non ne sia in possesso nella fase transitoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di qualificazione (es. diniego dell’attestazione SOA) espone l’impresa alla risoluzione del contratto per inadempimento e il committente (contribuente) alla perdita dei benefici fiscali. Il committente a quel punto dovrà affidare la prosecuzione dei lavori ad altra impresa che dimostri, secondo le decorrenze previste, il possesso della qualificazione.

Deve infatti  ritenersi applicabile il comma 5 dell’articolo 121 D.L. n. 34/2020 ai sensi del quale “qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta l’agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

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