La figura del Direttore Tecnico è regolamentata dall’art.87 del DPR n.207/2010, che prevede che la Direzione Tecnica di una impresa è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La DT può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il Legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di DT sono dotati (per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV) di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra. Per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Per conoscere la differenza tra Direttore Tecnico e Direttore di Cantiere, consultare le nostre FAQ

Ricapitolando, il direttore tecnico nominato sull’Attestato soa deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • Assenza di condanne penali di tipo ostativo
  • Non ricoprire già lo stesso incarico per altra azienda in possesso di Attestato Soa
  • Possesso di titolo di studio tecnico (Perito, Geometra , Architetto o Ingegnere o Fisico) oppure dimostrare di avere Esperienza sui cantieri per almeno 60 mesi non sovrapposti (tenendo presente che dalla IV classifica in su è comunque obbligatorio o il Geometra, o l’Architetto o l’Ingegnere o il Fisico), oppure, deve essere stato direttore tecnico gia da prima di marzo 2000 nella stessa impresa (solo se ditta individuale)
  • Non occorre l’iscrizione al proprio ALB a meno che non sia categoria OG2 oppure OS2a/b o OS25
  • Deve essere “legato” all’azienda attraverso un contratto di collaborazione (disponibile in area download) o inserito come dipendente , o come socio.
  • ATTENZIONE: egli NON COINCIDE in automatico con il “responsabile tecnico” menzionato in visura camerale – i requisiti soa sono diversi

Un valido consulente saprà guidarvi nell’evitare di assumere una persona all’uopo ma di esaminare il possesso dei requisiti di un soggetto già presente in azienda, ove possibile

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