Per quesiti sul superbonus rimandiamo all’apposita pagina dedicata.

Purtroppo se il bando e’ stato inquadrato come Servizi, non viene richiesta nemmeno la Soa, e quindi non si puo’ ottenere il Certificato lavori; tuttavia e’ possibile farsi certificate dal Rup, ad esempio, nell Allegato B, le opere di manutenzione straordinaria eventualmente rientranti in un appalto di manutezione ordinaria; di solito, i bandi di servizi prevedono pagamenti a canone mensile o annuale di importo fisso; per conoscere se il Cig del proprio appalto e’ stato inquadrato come servizi o come lavori, e’ oggi possibile consultare la scheda dell’appalto sul sito Uffucuale Anac, nel portale dei Bandi, a questo link https://dati.anticorruzione.it/#/home

Un valido Consulente soa puo’ aiutarvi a trovare la giusta soluzione, se possibile.

In realtà se la ditta individuale non ha problemi con il fisco, conviene conferirla in una srl unipersonale attraverso un conferimento dal notaio: solo in questo modo non si perdono i preziosi requisiti soa maturati nei 35 anni, e inoltre, davanti a banche e clienti, la srl risulterebbe essere storica e derivante da una ditta precedente, e non una neo costituita che deve ancora maturare requisiti sia in termini di fatturato che di credibilità generale (cosa che gli Enti pubblici guardano anche per lavori sotto soglia)

purtroppo i CEL (Certificati esecuzione lavori) sono il documento fondamentale per l’istruttoria Soa: senza di essi non si puo’ ottenere.

 

 normalmente le due categorie previste sono la OG3 e la OG6 (strade e fognature)

La figura del Direttore Tecnico è regolamentata dall’art.87 del DPR n.207/2010, che prevede che la Direzione Tecnica di una impresa è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La DT può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il Legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di DT sono dotati (per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV) di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra. Per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Il rapporto di immedesimazione organica con l’Impresa:
Il DT rappresenta il soggetto apicale per la produzione in qualità ed in sicurezza dell’azienda, ricopre un ruolo determinante nell’organizzazione dell’impresa, dirigendone l’attività e curando l’esecuzione dei lavori, insieme al Legale rappresentante. Il DT, solidalmente con il Titolare dell’impresa, assicura quindi l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. È competenza del DT ogni adempimento di carattere tecnico-organizzativo inerente la esecuzione dei i lavori e finanche la rappresentanza dell’impresa nei confronti della Stazione appaltante. La nomina del DT costituisce uno dei requisiti speciali indispensabili per l’ottenimento della qualificazione SOA.

La figura del Direttore Tecnico è stata prevista ab origine con la L.n.1139/1937, di conversione del Regio decreto legge n.1538/1936, poi sostituita dalla L.n.511/1942, inerente la formazione dell’Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche. Il DM n.172/1989 all’art.14 prevedeva che il DT è l’organo, costituito da uno o più soggetti, responsabile della conduzione tecnica dell’impresa, che compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire. Seguirono quindi altre modifiche sino al citato DPR, che in vari articoli riproduce l’articolo 26 del DPR n.34/2000 (abrogato nel 2011).

Di seguito si esaminano alcuni aspetti rilevanti connessi a tale figura apicale.

L’unicità dell’incarico di DT:
I soggetti designati nell’incarico di DT non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate, essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il DT sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal Legale rappresentante, dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato. La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 79, comma 14, del DPR n.207/2010 è collegata al DT che l’ha consentita.

Su tale controverso aspetto si veda la sentenza n.6487/2012 del Consiglio di Stato, che ha confermato la legittimità dell’attestazione SOA posseduta da un’impresa, ancorché il direttore tecnico, fosse già direttore tecnico di altra impresa priva di attestazione SOA, poiché l’essere la stessa persona fisica contemporaneamente DT di due imprese non viola – nella fattispecie esaminata – il principio di unicità dell’incarico. Anche l’ANAC con parere n. 94/2012 era del parere che se un soggetto riveste la carica di direttore tecnico oltre che nell’impresa qualificata SOA, anche in altra impresa non qualificata e non concorrente alla medesima procedura di gara, non risulta violato il principio di unicità del DT.

I requisiti di ordine morale:
L’importanza di tale figura trova conferma dal fatto che lo stesso DT, al pari dei legali rappresentanti, deve possedere i requisiti di ordine morale quali la mancanza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ articolo 3 della L.n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dalla L.n.575/1965 e delle condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità incidenti sulla moralità professionale dell’impresa.

La sfera delle responsabilità:
Le responsabilità del DT attengono sia alla sfera privatistica, inerente il rapporto contrattuale che lo lega all’impresa ed alle deleghe ricevute, con contestuale attribuzione di poteri, sia a quelle – indefinibili a priori – al di fuori delle deleghe ricevute ed estese all’attività generale di impresa, con la quale come evidenziato dianzi, sussiste un rapporto di immedesimazione organica.

Attenzione ad eventuali responsabilità solidali anche di carattere economico, specie in caso di concordato preventivo o addirittura di fallimento dell’Impresa.

In merito alle possibili responsabilità del DT inerenti violazioni in materia di igiene e sicurezza, queste vanno valutate con i compiti delegati ad un’altra figura apicale, specifica per l’unità operativa (cantiere), quella del Direttore Tecnico di cantiere.

Il DT può coincidere con il DTC ovvero possono essere due soggetti differenti.

Il Direttore tecnico di cantiere:

Il Direttore Tecnico di cantiere è il soggetto, dotato di idonee competenze tecniche professionali, designato dal Legale rappresentante/Datore di lavoro dell’Impresa, con il compito di organizzare e eseguire e condurre i lavori in un determinato cantiere, nel rispetto del Contratto di appalto.

Il DT cantiere, data la posizione apicale in cantiere, riveste la qualifica di Dirigente ai sensi del D.lgs. n.81/08, egli attua le direttive del datore di lavoro, organizza l’attività del cantiere in sicurezza ed in qualità, vigila (alta sorveglianza) sull’attività lavorativa, organizza la gestione e conduzione del cantiere, anche con l’ausilio di un proprio Ufficio, l’Ufficio della Direzione tecnica di cantiere, che può essere costituito da un Capo cantiere e da uno o più Preposti/capisquadra.

Il DTC si interfaccia con le altre figure presenti in cantiere, quali il DL Direttore dei lavori ed il CSE Coordinatore della sicurezza in esecuzione.

Il DTC dell’Impresa Affidataria, congiuntamente con il Datore di lavoro ovvero direttamente o ancora con l’ausilio dei componenti dell’Ufficio della DTC (capi cantiere e/o preposti):

1) verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

2) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

3) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE;

4) durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’articolo 15;

5) curano, ciascuno per la parte di competenza,

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.

anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

6) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

7) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

8) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

9) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

10) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

11) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Per lo svolgimento delle attività di cui al D.lgs. n.81/08 il DTC deve essere in possesso di adeguata formazione.

Il Responsabile Tecnico dell’Impresa
Ulteriore figura presente in una Ditta impiantistica, che può coincidere con quella del DT e del DTC, è quella del Responsabile Tecnico dell’Impresa ai sensi dell’’art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008. L’esercizio delle attività impiantistiche è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte del titolare, il quale, se sprovvisto, prepone all’esercizio delle attività un Responsabile Tecnico che abbia tali requisiti. Il RT supplisce al Titolare della Ditta impiantistica che è privo dei requisiti tecnico-professionali nell’esercizio dell’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti e nella parte dell’attività di prevalente rilievo tecnico. Il RT deve avere un rapporto di immedesimazione con l’impresa, riferendosi alla necessità dell’esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto con la struttura operativa dell’impresa. Il rapporto deve concretizzarsi in una forma di collaborazione che consenta al RT di operare in nome e per conto dell’Impresa, impegnandola con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell’attività della stessa. La norma prevede che il RT svolga tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Per un rapporto alle dirette dipendenze si intende un rapporto di lavoro subordinato ovvero ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa con l’impresa. Non rientrano nel rapporto di collaborazione univoco le tipologie di rapporto contrattuale quali il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il contratto di collaborazione a progetto ovvero il lavoro intermittente

(Ing. di Pasquale – fonte “Ordine Architetti di Roma”)

L’organismo Soa esegue tutti i controlli che di norma eseguirebbe una Stazione Appaltante pubblica, tuttavia risultano ostative solo poche sentenze e sono di tipo esclusivamente penale.

con l’attenuarsi delle pratiche basate sulle cessioni, di cui al punto precedente, ha preso piede la disciplina dell’Avvalimento, ovvero di quella possibilità, per l’impresa che non abbia ancora maturato i requisiti soa, di partecipare ugualmente a un Bando di Gara, facendosi “prestare” l’Attestato da una impresa qualificata (dietro una Royalty); tale disciplina e’ consigliabile attuarla soltanto con imprese che si conoscono molto bene, poiché, dal punto di vista legale, entrambe le imprese sono solidamente responsabili sotto tutti i punti di vista, per tutta la durata del cantiere. Con il nuovo DPR 50/2016, e’ stata preclusa la possibilità di avvalersi di terza impresa, per le categorie Super-specialistiche (impiantistiche e lavori su Beni tutelati)

Il Certificato di Esecuzione lavori (C.E.L.) è molto simile a un Certificato di Regolare esecuzione ma viene redatto su un modello specifico utilizzato per l’Attestazione Soa, e con specifica nomenclatura. Esso è composto da due o più pagine, dove il committente e il direttore dei lavori certificano, con la relativa sottoscrizione, che il lavoro è stato correttamente eseguito dall’impresa esecutrice, con buon esito e senza vertenze. Sullo stesso certificato sono inseriti i subappaltatori. Per i lavori di committenza privata o in conto proprio, il C.E.L. è in forma cartacea. Per i lavori di committenza pubblica, è telematico, ovvero, viene inserito sul portale Nazionale dell’Anticorruzione a impegno del Responsabile Unico del Procedimento che ha diretto l’appalto, dietro richiesta formale inviatagli dall’impresa. Viene considerato il documento più importante di tutta l’istruttoria soa, ed è fondamentale esibirlo all’Organismo di Attestazione Soa. Un modello di C.E.L. è disponibile nella nostra area download 

 Non e’ vero, messa in questa forma. Il nuovo Regolamento Anac del 2010 ha stabilito nuovi criteri, molto più rigidi, sui quali basare una cessione di azienda finalizzata all’ acquisizione dei Requisiti soa; in breve, non è più possibile acquistare una scatola vuota, ma occorre una perizia giurata sull’ azienda cedente, che verifichi se al momento della cessione l’azienda fosse in possesso della cosiddetta “vitalità”, ovvero dei 4 indicatori fondamentali dettati dalle linee Guida divulgate dall’ Anac. Tutto ciò ha causato una contrazione nel mercato delle cessioni /affitti di azienda finalizzati all’acquisizione della Soa: oggi vengono eseguite solo se realmente concrete, e con Iter differenti e più lunghi. Può essere utile scaricare il nostro Vadamecum 

In Italia, attualmente, i bandi escono di tre tipi: LAVORI – FORNITURE – SERVIZI

L’attestato soa viene richiesto solo per bandi puri di lavori, o misti (lavori + forniture, lavori + servizi). Nei bandi di soli servizi, o di sola fornitura, la soa non e’ richiesta. Se c’è la richiesta, si tratta semplicemente di un errore da far rettificare.

– L’obbligo di richiedere la SOA scatterà dal primo gennaio 2023 : da quella data le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori. Dal primo luglio 2023 dovranno invece aver ottenuto la certificazione per lavorare. Consigliamo di visitare la nostra pagina dedicata 

Perché oltre a lavori eseguiti per determinati importi, anche il requisito del costo del personale dipendente deve rientrare in determinati parametri. Inoltre, occorre depositare il bilancio 2021 prima di aprire un’istruttoria soa. Se il suo Consulente Soa le ha detto di non possedere i requisiti, dopo aver controllato tutto il quadro dei suoi requisiti, molto probabilmente è cosi.

Risposta: e’ molto difficile , quasi impossibile, che un RUP inserisca in un Cel un atto aggiuntivo come Categoria Generale diversa da quella che era stata editata nel bando. Questo cambierebbe la natura del bando, con il rischio di possibili ricorsi di altre imprese.

purtroppo, se da un lato classificare un appalto come servizio le permette di svolgere l’appalto anche se non in possesso di Attestato Soa, dall’altro questo comporta di non poter ottenere il Certificato Esecuzione Lavori, che e’ il documento più importante di tutta l’istruttoria Soa, Tuttavia, fino a 150.000 euro di importo, anche un impresa non Qualificata Soa può partecipare a qualsiasi appalto. Un valido Consulente Soa può supportarla in questo

Fare la SOA non vuol dire che le gare di appalto o le commesse superiori a 150.000 cominciano a piovere dal cielo automaticamente. Ottenere l’Attestato soa è soltanto il punto di inizio. Occorre poi instaurare un ufficio gare, con risorse interne o esterne, per analizzare giornalmente il mondo dei lavori pubblici e andare a partecipare alle gare che si ritengono di proprio interesse. Occorre far sapere a tutte le stazioni appaltanti limitrofe che siete un’azienda in possesso di attestato soa, e che potete essere inviati direttamente a qualche gara. Occorre iscriversi ai principali portali di gare della propria Area geografica, come il sito www.acquistinrete.it , Sintel Lombardia (Aria Spa) , EFVG appalti, ecc. e presentarsi alle ditte più grandi e general contractor presenti sul Vostro territorio come ditta qualificata soa.

Un tecnico può apportare i lavori  a un’altra impresa seguiti negli ultimi 20 anni, a condizione che  – egli abbia coperto il ruolo di direttore tecnico per 5 anni sull’Attestato soa di cui 3 nella stessa impresa;  – il suo nome compaia come responsabile condotta lavori nei certificati di esecuzione lavori che esibisce  – l’importo dei certificati lavori e’ decurtato al 10%

– DEVONO ESSERE PASSATI ALMENO 5 ANNI DA UN PRECEDENTE APPORTO  Un direttore tecnico può solo apportare i lavori, mentre per i requisiti economici l’impresa attestanda deve gia’ averli maturati di suo.

I Consulenti professionisti menzionati in questo sito non hanno alcun tipo di qualifica particolare; sono professionisti che, o perché hanno lavorato in un Organismo Soa, o perché hanno maturato anni di esperienza in codesto settore, sono in grado di dire in maniera preliminare e non vincolante, se sussistono tutti i requisiti essenziali per potersi qualificare soa. Quest’analisi, sempre gratuita,  permette all’impresa di non perdersi in lungaggini burocratiche e soprattutto di non impegnarsi formalmente con un Contratto con l’Organismo, prima di aver verificato di poter ottenere l’Attestato. 

il Consulente Soa, se opportunamente preparato, non promette mai l’attestazione, poiché e’ sempre l’organismo Soa che svolge l’istruttoria, e gli eventi di un ‘istruttoria soa sono spesso imprevedibili. Un buon Consulente però, è in grado di porle tutte quelle domande e di visionare tutti i documenti, per un valido esame dei requisiti in maniera preliminare. Forse il suo referente è stato solo un segnalatore o un promotore, oppure semplicemente non l’ha seguita abbastanza.

il suo consulente, sicuramente, ha verificato che i suoi requisiti tecnici non sono quelli utili alla OG1. L’attestato Soa non è acquistabile a piacimento, ma deriva esattamente e matematicamente dai requisiti maturati dall’ impresa negli ultimi 10 anni: Se tali requisiti non rispecchiano l’attestazione sperata, è perché sono diversi da quelli necessari . La categoria OS7, riguarda nello specifico i cappotti termici,  non è una categoria minore, ma invece una categoria specialistica, che ultimamente anzi, ricopre spesso la posizione di categoria prevalente richiesta nei bandi di Gara.

Il CRE di solito viene richiesto dagli Organismi soa assieme all’allegato B, ma  solo nel caso di categorie che lo prevedono. Spesso puo’ essere sostituito dal Certificato di Collaudo, o da un documento alternativo, previsto nella specifica lavorazione

il suo Organismo sicuramente le ha dato una spiegazione valida. La spiegazione probabilmente è nel fatto che la categoria OG11, sempre con il DPR 207/2010, ha variato i suoi parametri, ovvero, per ottenerla, bisogna dimostrare quasi il doppio dei requisiti tecnici che invece erano validi fino all’ entrata a in vigore del DPR 207/2010.

E’obbligo della Stazione appaltante inserire, per mano del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il certificato di esecuzione lavori telematico. Qualora il Rup non sappia farlo, deve studiarsi il Manuale Utente che trova all’interno dell’Area riservata delle Stazioni appaltanti. Puo’ altresi consigliare al RUP di rivolgersi a uno dei nostri consulenti specializzati soa, in grado di andare, dietro regolare parcella a carico della S.A., nell’ ufficio del RUP e supportarlo nell’inserimento del Cel. 

in fase di revisione triennale non vengono analizzati i requisiti dei lavori eseguiti, ma soltanto il mantenimento dei parametri economici minimi. Se tali requisiti non soddisfano più i parametri economici minimi, si può anche perdere l’Attestazione. Tuttavia, se sono nel frattempo entrate in vigore nuove normative, l’Organismo potrebbe avere l’obbligo di adattare l’attestato esaminato alle nuove normative, e quindi declassare, ove previsto; in ogni caso l’impresa cliente deve essere avvisata prima della chiusura dell’istruttoria che comporti un declassamento.

Il suo Organismo Soa e’ tenuto a motivare i motivi del diniego dell’Attestazione Soa. Sicuramente si sarà trattato di motivi validi e imprescindibili.

— seconda telefonata al nostro numero verde: in aggiunta al quesito: Mi è stato detto di avere delle sentenze di condanna di cui non ero a conoscenza.

Risposta in aggiunta: ecco, infatti. E’ molto difficile che lei non fosse a conoscenza delle sue e proprie sentenze di condanna penali presenti sul suo casellario giudiziale. Onestamente, se lei è mai stato in un tribunale penale, se lo dovrebbe ricordare…. A volte si pensa che le condanne vadano in prescrizione, invece, finché non interviene un Avvocato a chiederne la cancellazione, rimangono li per tutta la vita, e sono visibili da ogni Stazione appaltante e da Ogni Organismo Soa: il suo consulente avrebbe dovuto metterla a corrente di ciò. Le sconsigliamo di citare per danni un Organismo Soa: essi agiscono esclusivamente secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

I 15 anni sono l’arco massimo in cui l’azienda puo’ dimostrare i propri requisiti (lavori eseguiti e requisiti economici) – in realtà, anche un’azienda con soli due anni di vita può ottenere la soa, purchè abbia maturato i requisiti economici e la quantità di lavori eseguiti richiesti

Il suo consulente ha ragione; debiti tributari oltre i 5.000 euro non in corso di rateizzazione, per l’impresa, sono ostativi al rilascio dell’Attestazione: inoltre, una Stazione appaltante, potrebbe in ogni momento chiedere il certificato dei Carichi tributari, e se si presentano debiti oltre i 5.000 euro, può non pagarla e attuare il recupero presso terzi. Si affidi a un valido commercialista per ottenere quanto prima la rateizzazione, e in automatico, il DURC le sarà rilasciato positivo dopo il pagamento della prima rata (se i debiti sono relativi ai contributi) 

Il bando di cui  ci scrive, riguarda “fornitura e posa” quindi, giuridicamente parlando, e’ un lavoro. In Italia i bandi escono di tre tipologie: lavori, forniture e servizi, e la soa e’ richiesta solo per i lavori. Se viene richiesta in questo bando, e’ perché ci può partecipare solo chi ha la soa OG9.

Purtroppo, se il bando nasce come “lavori”  è obbligatoria la soa, e non e’ possibile “scindere” i due tipi diversi di attività, altrimenti farebbero tutti cosi (parteciperebbero le ditte che vendono i pannelli e farebbero subappaltare l’attività di installazione), mettendo in discussione tutto il sistema di qualificazione SOA.  Ma non funziona così, purtroppo. L’ente appaltante vuole che sia la stessa impresa a fornire e installare i materiali. Il raggruppamento verticale e’ sicuramente possibile (ATI con altra ditta in possesso di soa che faccia da capogruppo), ma l’avvalimento è ammesso solo se nel disciplinare e’ scritto che si può fare.

no. Ai fini soa sono considerati validi solo gli ammortamenti di mezzi immatricolati come Autocarro o Automezzo (nel dubbio, l’Organismo chiede copia del libretto di circolazione o verifica la Targa sul sito dell’Agenzia delle entrate) . Non esiste più il cosiddetto “uso promiscuo”

Considerati i tempi burocratici necessari oggi per l’attesa di determinate risposte che l’Organismo Soa deve richiedere agli Enti preposti (Agenzia delle Entrate, Durc, Casellari) è pressoché impossibile oggi ottenere l’Attestato soa in meno di 20/25 gg lavorativi. Le difficoltà aumentano qualora i lavori eseguiti siano stati di committenza privata, perché l’Organismo deve effettuare tutte le verifiche manualmente. I tempi medi per ottenere l’Attestato soa sono di due mesi, comprensivi di raccolta documenti e istruttoria da parte dell’Organismo. Solo nel caso peculiare in cui ci siano già certificati lavori telematici puibblici inseriti sul portale ANAC e l’Agenzia delle Entrate di competenza sia quella di una piccola città, si può sperare di ottenere l’Attestato in 20gg lavorativi, come è successo a una delle nostre imprese (Agorà srl  – Milano)

 ai fini dell’ottenimento dell’Attestato Soa, valgono anche i lavori privati eseguiti nel corso degli ultimi 15 anni, e valgono anche i lavori eseguiti in conto proprio ; e soprattutto, lavori pubblici fino a 150.000 euro di importo possono essere eseguiti anche senza Attestato Soa, se è previsto dal Bando di gara. 

premesso che il suo Organismo dovrebbe spiegarle il motivo preciso per cui non le ha rilasciato l’Attestato, possono essere subentrate una serie di incongruenze anche sui Certificati Esecuzione Lavori Telematici già pubblicati: ad esempio , le categorie sul certificato lavori non sono corrispondenti alle categorie del Bando, oppure la natura del lavoro non rispecchia la categoria Bandita dalla Stazione Appaltante. Un valido Consulente avrebbe potuto preliminarmente controllare i certificati lavori in suo possesso e i relativi Bandi o determinazioni pubbliche.

A oggi, gennaio 2022, ancora non è obbligatorio in senso nazionale. Abbiamo avuto però notizia, dalle chiamate ricevute al nostro centralino, che in talune regioni, se l’azienda esecutrice delle opere non ha la Soa, il committente (proprietario o condominio) deve garantire “di tasca sua”. Si suppone succederà ciò che e’ già accaduto con il Terremoto Abruzzo ed Emilia Romagna, quando, se all’inizio i lavori potevano essere eseguiti da qualsiasi impresa, poi e’ stato introdotto l’obbligo della Soa; in generale siamo del parere che in qualunque ambito dove rientrino “soldi pubblici” verrà sempre richiesta la Soa. Probabilmente lo scopo del Legislatore e’ anche per liberare il mercato da imprese nate troppo recentemente a questo scopo , e quindi non ancora in possesso dei requisiti di Legge.

La OG11 e’ la categoria soa più complicata da ottenere, poiché per averla, bisogna dimostrare di aver eseguito contemporaneamente nello stesso cantiere, sia lavori elettrici (Os30) che termici e di condizionamento (Os28) che idrici sanitari e antincendio (OS3), e inoltre, averli eseguiti in percentuali ben definite. Le consigliamo però di non ostinarsi sulla OG11, poiché , in seguito a questa importante modifica del Regolamento attuata qualche anno fa, anche le Stazioni appaltanti non possono arbitrariamente emettere un bando in OG11 soltanto perché sono impianti elettrici: per essere classificato come Og11 un bando deve riportare tutte e tre le categorie specialistiche che compongono le categorie. Quindi, ultimamente sono più presenti bandi nelle specialistiche che non nella Generale OG11.

Il suo attestato soa continua a essere valido fino alle naturali scadenze, come recita l’art. 73 comma 7 del DPR 207/2010. L’azienda e’ obbligata a trasferire tramite PEC la propria pratica presso un nuovo Organismo liberamente prescelto, senza alcun costo aggiuntivo.

di norma vengono controllati l’amministratore, il direttore  tecnico, i soci di maggioranza, eventuali sindaci, gli institori, i procuratori  generali o speciali, i soci tutti delle snc, il socio accomandatario della sas, i cessati da una carica nell’anno antecedente il contratto di attestazione. Il solo responsabile tecnico per l’impiantistica, non viene di solito controllato, a meno che non sia un socio di maggioranza o un socio di una snc

Ogni documento consegnato dall’impresa cliente all’Organismo di Attestazione, viene controllato, prevalentemente attraverso una controverifica presso i Terzi che hanno firmato o emesso il documento stesso. Ad Esempio, un titolo di studio, viene “inviato a verifica” presso l’Istituto scolastico che l’ha rilasciato, oppure un certificato di Esecuzione Lavori viene “inviato a verifica” presso il committente e il direttore lavori che l’ha sottoscritto, oppure un Titolo Autorizzativo viene “inviato a verifica” presso il Comune o la Stazione appaltante che l’ha emesso. Se durante l’istruttoria Soa uno di questi processi di verifica non ha esito positivo, l’impresa rischia una segnalazione presso L’Autorità Nazionale Anticorruzione di Falso in Atto pubblico 

Gentile impresa, indipendentemente dalla valenza del DURC, e dalla pratica SOA, un’impresa che lavora DEVE aver sempre il DURC positivo. Non si focalizzi su eventuali colpe inesistenti da parte dell’Organismo, perché agisce come da normativa ANAC. Le tempistiche contrattuali per qualsiasi Organismo Soa sono 3 mesi + 3. Le consigliamo di tener più sotto controllo il pagamento dei contributi e delle tasse della sua azienda, anche perché un DURC negativo comporta anche la sospensione dei pagamenti da parte dei committenti. Sappiamo che purtroppo avere tutto in regola è faticoso, ma non può prendersela nè con i Consulenti, nè con l’Organismo Soa.

molto dipende da quanto tempo si mette a recuperare eventuali firme di committenti e direttori lavori sui certificati lavori privati, o a ottenere i Cel telematici dei lavori pubblici, poiché essi sono fondamentali per l’istruttoria . L’Organismo Soa può per Legge svolgere l’istruttoria in max 6 mesi dalla firma del contratto. Se la pratica viene predisposta e controllata preliminarmente da un consulente professionista, che segue ogni passo dell’istruttoria, può anche volerci un solo mese, o al più un mese e mezzo

Di norma i subappaltatori richiedono l’emissione del Cel telematico alla propria ditta committente, ma a inserire il Cel telematico sul portale ANAC non deve essere la ditta committente bensi la stazione appaltante principale: viene emesso un unico CEL telematico, valido sia per gli appaltatori che per i subappaltatori (Quadro 6.3); e’ altamente sconsigliato , per quanto lecito, richiedere in qualità di subappaltatori i CEL telematici direttamente alla Stazione appaltante , superando la propria ditta committente.

Certo, la normativa lo prevede. Un bravo consulente saprà spiegarvi come fare.

Le vostre lavorazioni sono assimilabili alla categoria OS6, poichè realizzate in materiali diversi, dalla plastica al legno, al vetro, alla ceramica

il decreto apporta nuove modifiche sulla qualificazione in categoria OG2, OS2 (a e b) e Os25; in particolare modo stringe ancora i requisiti dei direttori tecnici e non mette limite temporale  alle lavorazioni eseguite dall’impresa nella categoria OG2 purché la direzione tecnica non sia stata variata; CLICCA QUI PER SCARICARE LA SCHEDA RELATIVA 

L’impresa,  da bilancio,  deve dimostrare in ogni caso di aver sostenuto da bilancio costi per il personale dipendente di almeno 38.000 euro.

Precisamente. Se da un lato può essere più facile aprire una nuova srl, andando a chiudere la precedente perde tutti i requisiti. In realtà è consigliabile dar continuità alla ditta individuale attraverso un conferimento o una cessione di azienza. Un valido Consulente soa può supportarla.

Gentilissimo, il nostro “mestiere” è un mix tra nozioni di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria ed Architettura. Purtroppo, nessun corso di laurea specifico forma un esperto Soa. Lei con il suo titolo è sicuramente in possesso del 40% delle nozioni necessarie a diventare un esperto soa. Può contattare il nostro Team per un Corso personale, alla mail info@attestatosoa.it , e dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alla “Formazione”. Tenga presente che essere un esperto in Soa, nel senso più completo, nel momento in cui si gestiscono più di 50 clienti, diventa un vero e proprio lavoro a tempo pieno, non coniugabile, a nostro parere, con nessun’altra attività.

Purtroppo il Ministero dei Beni culturali ha divulgato una normativa secondo la quale il direttore tecnico di un’impresa che possiede la OG2 deve aver maturato anche due anni di esperienza in cantieri riguardanti beni culturali,come Responsabile della condotta lavori o per conto del Committente o  della ditta esecutrice, oppure , che abbia ricoperto il ruolo di direttore tecnico sull’Attestato soa di una qualsiasi impresa in possesso di OG2 per almeno due anni. Purtroppo questa figura sta diventando sempre più rara

L’Attestato Soa ha un costo stabilito dall’ Autorita Nazionale Anticorruzione, fisso per Legge, e non e’ possibile per nessun Organismo applicare scontistica sotto qualsiasi forma, nemmeno attraverso noi Consulenti. Se e’ stato fatto, lo sa solo lei, e saprà lei stesso come assumersene le eventuali conseguenze: sono dinamiche a noi sconosciute.

un RUP (un funzionario pubblico che svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in una gara di appalto) che si rifiuta di inserire un certificato di esecuzione lavori telematico, è passibile di sanzione da parte dell’ANAC , su segnalazione dello Stesso Organismo Soa. Se si rifiuta di inserire un certificato telematico, il Rup deve inviare una pec all’Organismo spiegando i motivi per cui si rifiuta. Il suo Organismo Soa ha fatto soltanto ciò che l’ANAC obbliga di legge a fare: è il Rup ad aver mancato un obbligo di Legge ben preciso (pubblicato in G.U.)

l’intero Regolamento attuale di Qualificazione delle imprese viene basato proprio sul principio che l’impresa qualificata sia in grado con mezzi propri e con personale dipendente, di eseguire un determinato importo di lavori. Imprese che non hanno dalle scritture contabili nemmeno un euro di spese per il personale dipendente, non possono accedere all’Attestazione Soa

L’Attestato soa rimane identico a patto che non cambi la partita iva. Non occorre trasferirlo, va fatta solo una variazione sull’Attestato stesso dopo la trasformazione della società

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